L’obbligo di fermarsi dopo l’incidente non è legato alla necessità di prestare soccorso alle persone ferite, ma a quella di consentire l’identificazione dei responsabili, ricostruire la dinamica dell’incidente e salvaguardare la sicurezza della circolazione.
Questo il principio di diritto affermato dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il Collegio, premesso che il delitto di fuga integra un reato omissivo di pericolo, ricorda che il dolo deve investire l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi a seguito di incidente che risulti concretamente idoneo a produrre effetti lesivi alle persone. Ne deriva che il dolo può essere ritenuto sussistente laddove tali circostanze risultino univocamente indicative della consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone. In relazione all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., osserva la Corte, non esiste un’offesa tenue e o grave, in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Per quanto attiene la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 62 n. 6 c.p., nonostante la compagnia assicuratrice il veicolo dell’imputato avesse proceduto a risarcire i danni causati dall’incidente stradale, la Corte ricorda che la giurisprudenza ha già affermato che l’attenuante della riparazione del danno non risulta applicabile al delitto di omessa prestazione dell’assistenza occorrente dopo un incidente, trattandosi di reato di pericolo, in cui il bene giuridico tutelato non è l’integrità della persona, ma la solidarietà sociale. Il medesimo principio risulta applicabile anche – e a maggior ragione – con riferimento al delitto di fuga, per l’integrazione del quale è sufficiente che dall’incidente siano derivati danni a persone, a prescindere dal bisogno di assistenza. Infatti, l’obbligo di fermarsi non è legato alla necessità di prestare soccorso, ma – come si evince dai commi 2 e 4 dell’art. 189 c.d.s. – a quella di consentire l’identificazione dei responsabili, ricostruire la dinamica dell’incidente e salvaguardare la sicurezza della circolazione. Il delitto di cui all’art. 189, comma 6, c.d.s., quindi, non è volto a tutelare l’integrità della persona, ma esigenze di ordine pubblico e sicurezza della circolazione che la fuga pone in pericolo.