La mancata sottoscrizione della scheda anagrafica è una irregolarità formale sanabile.
E’ questo l’ottimo risultato raggiunto dinanzi al Tar Lazio. Con ordinanza n. 08034/2016 del 16.12.2016 la Terza Sezione del Tar Lazio “ ha accolto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e per l’effetto ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato, ordinando all’Amministrazione l’inserimento in graduatoria, con riserva, della ricorrente medesima, sulla base del punteggio riportato, e la conseguente ammissione al corso di laurea ninchè il deposito di detta graduatoria ”.
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica costituisca mera irregolarità formale sanabile, che come tale non pregiudica la corrispondenza tra singola scheda anagrafica e relativo modulo delle risposte, di fatto confermando il già emesso decreto cautelare Presidenziale n. 7293/2016
Facciamo un passo indietro.
La ricorrente, difesa dall’Avv. Pasquale Trigiante del Foro di Bari, era stata esclusa dalla procedura di ammissione al corso di Laurea per la formazione di architetto, a seguito della mancata sottoscrizione da parte della stessa della scheda anagrafica; circostanza che aveva determinato l’annullamento della prova.
La finalità della sottoscrizione della scheda anagrafica, infatti, è esclusivamente quella di porre l’attenzione del candidato sulla avvenuta verifica della corrispondenza tra le etichette adesive contenenti i codici identificativi apposti sulla documentazione consegnatagli.
Né può assumere una qualche rilevanza che il Decreto Ministeriale 546 del 2016 (differentemente dai precedenti Decreti), contenente la lex specialis del procedimento di ammissione al corso di laurea di cui trattasi relativo all’anno accademico 2016/2017, includesse l’espressa clausola di esclusione (e di annullamento della prova) in caso di mancata sottoscrizione da parte del candidato della scheda anagrafica.
In sostanza, alla mancata sottoscrizione da parte del ricorrente dei dati contenuti nella scheda anagrafica, pur obbligatoriamente prevista a carico del candidato, deve essere riconosciuto un mero rilievo di irregolarità formale che in nessun caso può legittimare un provvedimento di esclusione dalla procedura “puro e semplice”, per di più in assenza di contestazioni di sorta.