In un momento in cui si fa un gran vociare delle nuove disposizioni regionali in materia di assegno di cura, il Consiglio di Stato ha pubblicato un’ordinanza cautelare assai interessante sul tema.
La questione nasce dall’appello cautelare avverso un’ordinanza del TAR Puglia-Bari proposto da un soggetto che ha presentato domanda di accesso all’assegno di cura per persone in condizioni di gravissime non autosufficienze, per l’annualità 2018/2019.
Ricordiamo che l’assegno di cura è una misura di supporto alla persona non autosufficiente gravissima ed alla sua famiglia, nella forma di trasferimenti monetari per il sostegno al reddito del nucleo familiare in cui la persona non autosufficiente vive. Si tratta, dunque, di un emolumento di fondamentale importanza per i soggetti affetti da gravissime patologie invalidanti.
Ebbene, la domanda presentata dal ricorrente è stata valuta “ammissibile a finanziamento, ma non finanziabile”, in base al punteggio attribuito.
Sono stati, infatti, “sottratti” diversi punti che, ove correttamente attribuiti, avrebbero consentito al soggetto interessato di fruire del beneficio.
L’Asl, infatti, amministrazione cui spetta il compito di seguire la fase istruttoria di valutazione delle domande sulla base dei criteri determinati dalla Regione, ha ritenuto di non attribuire ulteriori venti punti alla domanda presentata. In particolare, non sono stati attribuiti i punti conseguenti alla fruizione dell’assistenza domiciliare riabilitativa da parte del soggetto non autosufficiente.
A dire delle Amministrazioni coinvolte nella vicenda, la circostanza che il soggetto interessato avesse terminato le prestazioni riabilitative qualche giorno prima della pubblicazione dell’Avviso concernente l’assegno di cura – annualità 2018/2019 non ha consentito l’attribuzione dei relativi punteggi previsti dal bando.
Tutto ciò in ragione di una errata interpretazione di un inciso dell’avviso pubblico che ha stabilito, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, che la fruizione delle misure assistenziali riabilitative dovesse essere già in essere alla data di pubblicazione della DGR n. 1502/2018 (avvenuta il 4 settembre 2018).
Il cittadino, che si è sentito leso nei propri interessi, si è così rivolto agli avvocati Pasquale Trigiante ed Alessandra Casamassima, i quali hanno sposato a pieno la causa del cliente, anche in ragione della natura della questione, proponendo ricorso al TAR e chiedendo la concessione di una misura cautelare urgente, in attesa della definizione del merito.
La tesi del ricorrente, infatti, è che l’inciso “già in essere alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico” debba intendersi nel senso di ritenere la fruizione della misura assistenziale riabilitativa riferita all’anno oggetto dell’assegno di cura. Ciò per non creare una evidente disparità di trattamento fra soggetti in condizioni di profondo disagio.
Il TAR ha, tuttavia, rigettato l’istanza cautelare.
Di talché, non è restato altro che adire il Consiglio di Stato il quale, con un’ordinanza assai interessante, ha accolto l’appello cautelare ed ammesso, con riserva, la domanda del ricorrente alla fruizione del beneficio.
A dire del Consiglio di Stato, “l’interpretazione data dall’amministrazione (e non già il criterio in sé), in sede applicativa, sortisce effetti irragionevoli, nella misura in cui, invece di valorizzare la sussistenza di una condizione del bando (l’essere stato fruitore di prestazioni riabilitative), valorizza il fattore meramente casuale e non significativo dell’essere quella condizione ancora presente il giorno di pubblicazione del bando”.
In sostanza, ciò che si è sempre affermato in ricorso.
Attendiamo gli esiti del giudizio al TAR, consapevoli però che il pronunciamento del Consiglio di Stato, sebbene con i “limiti” propri della fase cautelare, costituisca un successo rilevante con riferimento ad una materia così delicata.